L’Avv. Stefano Vinti contesta dinanzi al T.A.R. Lazio il diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare

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L’Avv. Stefano Vinti contesta dinanzi al T.A.R. Lazio il diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare
07-10-2022

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice, difesa dall’Avv. Stefano Vinti, avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza in sanatoria di cui all’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sul presupposto del tardivo pagamento, effettuato dal datore di lavoro, del contributo forfettario di Euro 500.

In particolare, la procedura di emersione oggetto della controversia ha previsto la possibilità di presentare istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare da parte del datore di lavoro in favore anche della lavoratrice. A tal fine, la procedura prevede una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro per il buon esito della procedura, tra cui il pagamento di un contributo forfettario da effettuarsi prima della presentazione dell’istanza.

Sul punto, la difesa ha sottolineato la totale estraneità e incolpevolezza della ricorrente nella procedura in contestazione e pertanto la sproporzionalità dell’atto adottato dall’Amministrazione resistente nei confronti della lavoratrice che per un mero ritardo a lei non imputabile è stata costretta a subire gli eventi negativi del diniego, pur possedendo tutti i requisiti per poter sperare nell’accoglimento dell’istanza e regolarizzare la sua posizione lavorativa.

La procedura di emersione del lavoro irregolare

Secondo la stessa previsione di legge, infatti, l’unico soggetto che può avviare la procedura di emersione è il datore di lavoro; il lavoratore non può attivarsi durante la procedura e quando viene coinvolto è troppo tardi per poter eventualmente rimediare e sanare le irregolarità compiute dal datore di lavoro.

L’Avv. Vinti ha, inoltre, evidenziato come in ogni caso, il pagamento del contributo forfettario previsto dalla normativa di riferimento, seppur tardivo rispetto al termine previsto dalla normativa di riferimento, era stato effettuato dal datore di lavoro prima della conclusione del procedimento.

Con ordinanza n. 5739 del 9 settembre 2022, la Sezione I-ter del T.A.R. Lazio – Sede di Roma ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, confermando la difesa svolta dall’Avv. Stefano Vinti.

In particolare, il Collegio ha ritenuto eccessivamente formale la posizione assunta dall’Amministrazione e ha sottolineato che gli adempimenti imposti dalla normativa per la procedura di emersione del lavoro irregolare erano comunque avvenuti prima della conclusione del procedimento e ha, quindi, fissato una nuova udienza per il riesame della posizione della lavoratrice: “considerate, in particolare, le motivazioni esclusivamente formali poste a fondamento del diniego, la inusuale durata e complessità della procedura - contraddistinta da ben tre comunicazioni di preavviso di rigetto – e l’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria a seguito dell’ultima comunicazione ex art. 10 bis della L. nr. 241/1990 e prima della conclusione del procedimento” pertanto ha ritenuto “di dover ordinare il riesame della posizione della ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, rinviando per la prosecuzione all’udienza in camera di consiglio del 22.11.2022”.



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