Il Tribunale
Amministrativo per il Lazio il 18 novembre 2020 pronunciava una
sentenza inerente un appalto pubblico per l’affidamento di “servizi
integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”.
In particolare, la
sentenza si focalizzava sul rispetto del principio di certezza e
determinatezza dell’offerta di gara.
Il ricorso era proposto dalla società Hospital Consulting S.p.a. nei confronti delle società Poliedrica Ingegneria Clinica S.r.l e Adiramef S.r.l., difese ed assistite dall’Avv. Prof. Stefano Vinti.
La ricorrente aveva
motivato le sue doglianze su tre aspetti: il primo era inerente il
fatto che l’azienda aggiudicataria aveva omesso di indicare
nell’offerta economica i costi della manodopera; in secondo luogo,
violazione dell’art 48, co. 11 D. Lgs. n. 50/2016 e del principio
dell’immodificabilità
soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese, per avere
le componenti dell’RTI aggiudicatario modificato in corso di gara
(in fase successiva alla prequalifica), la scelta di candidarsi come
singole concorrenti;
infine si ravvisava il fatto che fosse stata omessa – sempre da parte dell’RTI aggiudicatario – la specificazione delle parti di servizio eseguite da ciascuno degli operatori raggruppati.
La decisione del Giudice amministrativo
Il giudice amministrativo ha però dichiarato l’infondatezza delle tre motivazioni.
Con riferimento all'aspetto della mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, si ravvisava come il bando di gara fosse stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4 marzo 2017, quindi antecedentemente alla vigenza del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 56/2017) – il quale impone (in data 20 maggio 2017) ai concorrenti l’indicazione dei costi della manodopera.
Per quanto riguarda il
secondo punto, il Collegio rilevava come il dettato dell’art. 48,
co. 11 del Codice consenta un’aggregazione successiva alla fase di
prequalifica per i concorrenti invitati in maniera singola. Infatti,
la disposizione che era stata citata vieta l'ipotesi che
l’aggregazione di aziende riguardi soggetti estranei alla fase di
ammissione.
I giudici europei
Gli stessi giudici europei – come sottolineava la sentenza - si esprimono in senso confermativo riguardo alla legittimità dell’aggregazione fra società che si sono pre-qualificate: in tal caso, infatti, i concorrenti invitati si pongono in continuità con le operazioni preselettive già svolte, rispettando, pertanto, l’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori.
Infine, per quanto concerne la mancata specificazione delle parti di servizio eseguite da ciascuno degli operatori, il giudice avvertiva come essa si poteva ritenere rispettata: sia in caso di indicazione descrittiva delle parti del servizio da eseguire, sia in caso di indicazione quantitativa delle stesse.
Il T.A.R. Lazio adito respingeva, in data 18 novembre 2020, tutte le differenti censure dedotte da parte ricorrente e confermava l’aggiudicazione dell’appalto in questione all’ATI Poliedra - Adiramef difeso ed assistito dall’Avv. Prof. Stefano Vinti, dall’Avv. Elia Barbieri e dall’Avv. Chiara Carosi.