Stefano Vinti, avvocato di parte ricorrente, ricorre dinnanzi al T.a.r. Veneto

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Stefano Vinti, avvocato di parte ricorrente, ricorre dinnanzi al T.a.r. Veneto.
31-01-2022

Il T.a.r. Veneto (Sez. III), con sentenza n. 32, pubblicata in data 5 gennaio 2022, si è pronunciato in ordine alla violazione degli articoli 1 e 2 della L. n. 381/1991 concernenti il riparto di attività nelle società cooperative sociali tra operatori professionali e soci volontari per la gestione dei servizi socio sanitari e degli articoli 23, co. 16; 95, co. 10, ultimo periodo e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 in riferimento alla valutazione di congruità dell’offerta dei costi della manodopera impiegata nella commessa.

La vicenda trae origine dalla delibera di aggiudicazione, adottata in data 11 dicembre 2020, nei confronti della società OMISSIS all’esito di una gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza ed emodializzati per la durata complessiva di cinque anni, suddivisa in tre lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51, co. 1 del Codice dei contratti pubblici.

Parte ricorrente, difesa ed assistita dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli, ha impugnato la suddetta delibera e i plurimi atti di gara ad essa collegati, ex art. 120 e ss. del c.p.a., censurando l’illegittimità dell’operato della P.A. sotto due profili: in primo luogo la violazione degli art. 1 e 2 della L. n. 381/1991 in quanto l’impresa aggiudicataria aveva previsto di impiegare, per effettuare i servizi previsti dalla procedura di gara, e del tutto indifferentemente - ovvero senza alcuna indicazione o specificazione delle modalità di impiego - anche i propri soci volontari.

L’utilizzo dei soci volontari nell’espletamento delle commesse pubbliche

Ciò in totale spregio alla prescrizione contenuta nell’art. 2, comma 5, della L. n. 381 del 1991 che, per evitare di inasprire nel settore della cooperazione sociale la concorrenza al ribasso sul costo del lavoro, limita l’utilizzo dei soci volontari nell’espletamento delle commesse pubbliche a condizione che tale impiego sia – quantitativamente e qualitativamente complementare – ma non anche sostitutivo rispetto a quello degli operatori professionali.

Oltre alla suesposta censura, parte ricorrente aveva censurato il provvedimento di aggiudicazione per essere stato emesso in violazione degli artt. 23, co. 16; 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante aveva infatti ritenuto congruo il costo del lavoro giustificato dall’impresa aggiudicataria che ha fatto applicazione, per le figure professionali dell’autista soccorritore e dell’operatore socio sanitario, del contratto collettivo nazionale riferito alle tabelle ministeriali del 2013 (ben sette anni prima l’indizione della procedura de qua) anziché fare uso del costo orario individuato dalla contrattazione collettiva del 2019 (siglata in via definitiva in data 21 maggio 2019) e quindi vigente sia al momento della pubblicazione del bando di gara (24 dicembre 2019), sia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (10 febbraio 2020).  

Il Collegio, ritenendo fondate le censure articolate dalla ricorrente, ha accolto il ricorso motivando come segue.

Con riferimento alla violazione dell’art. 2, co. 5 della L. n. 381/1991, il TAR, valorizzando la ratio di tale disposizione, che mira ad evitare che: “i soci volontari possano essere utilizzati per abbassare i costi nelle gare, a scapito della qualità e professionalità del servizi garantendo al contempo: “la funzione dei volontari di arricchimento del servizio e di sostegno all’utenza”, ha ritenuto ammissibili le censure articolate da parte ricorrente.

Il Collegio ha infatti riscontrato che l’aggiudicataria aveva inserito i soci volontari a pieno titolo nel proprio piano organizzativo, indifferentemente rispetto ai “dipendenti”, al fine di svolgere, in modo del tutto analogo a quello di questi ultimi, le attività principali oggetto dell’appalto. L’aggiudicataria, quindi, contrariamente a quanto imposto dalla vigente normativa sulle cooperative sociali, aveva previsto di impiegare i propri volontari in misura non marginale e complementare, bensì sostitutiva degli addetti professionali.

Sono state altresì accolte le doglianze volte a contestare la manifesta erroneità, irragionevolezza e inadeguatezza del giudizio di non anomalia e di non congruità dell’offerta, avendo il Collegio ravvisato uno scostamento rilevante e ingiustificato tra il costo del lavoro indicato dalla società aggiudicataria per le due figure (autista soccorritore e operatore socio – sanitario) rispetto ai trattamenti salariali presenti nelle tabelle della contrattazione collettiva del 2019.

Il rispetto dei salari minimi

Condividendo le tesi proposte dalla ricorrente, il TAR ha rilevato che – diversamente da quanto accaduto – nel computo del costo del lavoro, l’aggiudicataria avrebbe dovuto fare riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili, vigenti al momento dell’offerta e non, invece, ai trattamenti salariali indicati nelle tabelle ministeriali pubblicate del 2013, riferibili a una tornata contrattuale ormai del tutto superata.

L’applicazione di un trattamento salariale minimo significativamente più basso rispetto a quello imposto dalla normativa di riferimento ha infatti consentito alla società OMISSIS di poter operare un considerevole e rilevante ribasso sul costo del lavoro del personale deputato all’esecuzione dell’appalto.

In definitiva, il Collegio in accoglimento del ricorso avanzato dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli ha disposto l’annullamento della delibera di aggiudicazione per le ragioni sopra esposte e in accoglimento della domanda di subentro contrattuale, avanzata ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., valutati gli elementi previsti dall’art. 122 del c.p.a. ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e ha disposto il subentro in favore della ricorrente.


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