Il Tar Lazio conferma che i tamponi-test molecolari possono essere eseguiti nei laboratori privati

Il Tar Lazio conferma che i tamponi-test molecolari possono essere eseguiti nei laboratori privati

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Il Tar Lazio, Sez. III-quater, con la sentenza del 26 ottobre 2020, n. 10933 conferma che i tamponi-test molecolari possono essere eseguiti nei laboratori privati
29-10-2020

Da questa settimana è possibile effettuare i tamponi molecolari anche in strutture private. A confermalo è una sentenza del T.A.R. Lazio, pronunciata in data 26 ottobre, che ha accolto il ricorso dell'Altamedica Artemisia contro la Regione Lazio.

La stessa Regione aveva stabilito, mediante l’adozione dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 e ribadito con successiva nota del 20 maggio 2020 che il test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 doveva essere eseguito da uno dei laboratori della rete regionale “CoroNet” Lazio, come da circolare del Ministero della Salute prot. n. 11715 del 3 aprile 2020.

La sentenza le TAR sui tamponi molecolari nelle strutture private

Altamedica era stata inserita nell’elenco dei laboratori regionali di analisi accreditati per effettuare esclusivamente i test sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 e successivamente i test rapidi sugli antigeni, ma non nell'elenco dei laboratori regionali autorizzati anche a eseguire il tampone molecolare.

Altamedica – difesa ed assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti e dall’Avv. Angelo Buongiorno – ha proposto così ricorso al Tribunale Amministrativo competente.

In sostanza la libera scelta da parte del cittadino sulle modalità di tutela della propria salute è un diritto insopprimibile.  

A esplicare ciò è il passaggio della sentenza de qua in cui si afferma che “non c’è ragione sanitaria alcuna per cui non debba essere svolto da più soggetti possibili – senza che ciò determini una sottrazione di risorse pubbliche (né finanziarie, né materiali) – il solo esame diagnostico che al momento consente di individuare i soggetti infetti”.

È quindi possibile ora procedere a eseguire gli esami molecolari ai pazienti che lo richiedono, dovendo le strutture private unicamente effettuare la comunicazione alla Regione Lazio dei soggetti positivi utilizzando le modalità che già erano usate in caso di positività con gli esami sierologici o antigenici.

Massimizzare il numero delle verifiche: i motivi della sentenza del TAR sui tamponi nasi-faringei per la diagnosi del Covid-19

Per il T.A.R. non è da condividere l’assunto in forza del quale l’auspicato contributo privato non sia decisivo, poiché l’interesse nazionale è quello di massimizzare il numero di verifiche per procedere proprio al tracciamento dei casi di positività alla Covid-19.  

L’estensione dei soggetti in grado di effettuare tali verifiche risponde proprio a tale fine. L'obiettivo di tale incentivazione dei tracciamenti è migliorare “l'organizzazione coordinata” che così “terrebbe conto di tutte le professionalità acquisibili in un momento tanto delicato e peculiare della storia del Paese, utilizzandole secondo necessità”.

Inoltre non si tratta di “esami destinati a gravare sulle finanze pubbliche” e quindi “non risulta alcun intervento legislativo che abbia introdotto un tipo di limitazione di questo genere”, prosegue il TAR.

Neanche la motivazione della mancanza di reagenti è valida ad impedire tale esame diagnostico nelle strutture private perché adesso – rispetto ai mesi iniziali dell'emergenza sanitaria – “le aziende produttrici dei kit diagnostici si sono moltiplicate a livello mondiale assicurando rifornimenti senza limite”.

Conclude il Collegio “Siffatto diniego, … è contrario ai principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalità del legislatore in materia sanitaria. Tale discrezionalità, infatti, non è né può essere illimitata né schiudere la strada ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell’iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato contro-bilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell’interesse pubblico demandatole, mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell’interesse pubblico finalizzato alla tutela del diritto alla salute”.

Finalmente la sentenza del T.A.R. Lazio stabilisce che qualunque vincolo ovvero impedimento a laboratori privati per l’effettuazione dei test molecolari è da ritenersi illegittimo. Il giudice amministrativo accoglie pertanto i motivi alla base del ricorso avanzati dallo Studio Vinti e per l’effetto annulla l’ordinanza della Regione Lazio citata. 

Guarda il video dell'intervista.



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