Il subentro contrattuale a seguito di dichiarazione di inefficacia del contratto: il Consiglio di Stato accoglie ricorso dello Studio legale Vinti & Associati

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Il subentro contrattuale a seguito di dichiarazione di inefficacia del contratto: il Consiglio di Stato accoglie ricorso dello Studio legale Vinti & Associati
06-05-2021

La sentenza, pubblicata in data 23 marzo 2021 (n. 2476), fa luce in ordine alla definizione delle modalità applicative del subentro contrattuale, a seguito di dichiarazione giudiziale di inefficacia (ai sensi dell’art. 122 del Codice del processo amministrativo), nell’ambito di una procedura di gara indetta dal Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie nel dicembre del 2013.

Il subentro contrattuale di una società in seguito alla pronuncia giudiziale di inefficacia del contratto stipulato con l’originaria aggiudicataria


La vicenda trae origine dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5753/2018 che ha dichiarato illegittima l’ammissione alla gara della società originaria aggiudicataria e contestualmente l’inefficacia del contratto nonché il subentro in favore della società ricorrente.

Con nota del 12 marzo 2020, la P.A. ha sottoposto all’impresa ricorrente - alle stesse condizioni tecniche ed economiche - il contratto già sottoscritto con la società aggiudicataria, eliminando la parte relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva in quanto già portata a compimento.

Parte ricorrente ha ritenuto illegittimi ed iniqui i termini del subentro per come imposti dall’Amministrazione, pertanto, ha deciso di adire il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a.

Il motivo del ricorso si focalizza sul fatto che il subentro contrattuale, disposto all’esito di una pronuncia giudiziale di inefficacia del contratto, non può che avvenire secondo le condizioni economiche e tecniche contenute nella offerta economica presentata dall’operatore in fase di gara.

Su questo punto, il Collegio ha condiviso le conclusioni a cui è giunta la società ricorrente, chiarendo che i termini in base ai quali debba avvenire il subentro non possono che essere quelli espressi dall’offerta dell’impresa subentrante - secondo le condizioni della gara - anziché quelle già proposte dalla società che si è aggiudicata l’appalto.

Secondo i Collegio, infatti, non si può applicare il dettato dall’art. 140, co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 (al tempo dei fatti in vigore), che disciplina(va) le ipotesi nelle quali la Stazione Appaltante – in seguito a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 - poteva interpellare i concorrenti in graduatoria, dal secondo al quinto classificato per stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.  Tale norma, precisano i Giudici di Palazzo Spada, ha carattere eccezionale e si occupa di disciplinare ipotesi in cui non vi era un vero e proprio subentro contrattuale, bensì un nuovo affidamento. Invece, il caso di specie, riguardando proprio l’ipotesi di subentro disposto giudizialmente, si configura come uno strumento di tutela in forma specifica, disciplinato dall’art. 124 del Codice del processo amministrativo, che ha il fine di assicurare il medesimo bene della vita che il ricorrente avrebbe ottenuto - alle medesime condizioni dell’offerta presentata - in assenza dell’errore commesso dalla P.A.

Quindi, il subentro nel contratto richiesto dalla ricorrente deve avvenire alle condizioni dell’offerta dalla stessa presentata in gara.



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